LA PROSPETTIVA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN TEMA DI OBBLIGATORIETÀ DELLE VACCINAZIONI

In vista del prossimo incontro del 29 marzo organizzato dal Centro, VACCINAZIONE ANTI-COVID: ORGANIZZAZIONE E RAGIONEVOLEZZA DELLE SCELTE – CesDirSan, condividiamo una breve disamina delle principali pronunce della Corte Costituzionale intervenute negli ultimi anni in tema di obbligatorietà delle vaccinazioni.

  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 2018 (disponibile la versione integrale della decisione cliccando qui) si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Veneto con riguardo ad alcune disposizioni del d.l. n. 73 del 7 giugno 2017 convertito dalla l. 119 del 2017.

La questione posta all’attenzione della Consulta è di particolare rilevanza poiché per la prima volta il legislatore italiano aveva ampliato la categoria delle vaccinazioni ritenute obbligatorie introducendo sei ulteriori vaccinazioni rispetto alle quattro già previste dalle leggi dello Stato per i minori fino a sedici anni di età, inclusi i minori stranieri non accompagnati, prevedendo in caso di inadempimento, sanzioni amministrative pecuniarie e il divieto di accesso ai servizi educativi per l’infanzia.

La Corte Costituzionale, dopo aver messo in evidenza un forte scetticismo della popolazione nei confronti delle vaccinazioni negli ultimi anni in Italia, ha rilevato che in questo particolare ambito “ragioni logiche, prima che giuridiche rendono necessario un intervento del legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico dettagliato, per la finalità perseguita si pongono in rapporto di necessaria integrazione con i principi di settore.”

In ragione di ciò, ha inoltre affermato che “il diritto della persona di essere curata efficacemente deve essere garantito in condizioni di eguaglianza in tutto il Paese, attraverso una legislazione dello Stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.”

  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 137 del 2019 (disponibile la versione integrale della decisione cliccando qui) ha affermato la compatibilità costituzionale della legge n. 27 19 giugno 2018 della Regione Puglia nella parte in cui la Giunta Regionale individuava i reparti presso i quali consentire l’accesso ai soli operatori sanitari che si erano attenuti al Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale vigente.

Secondo il ricorrente, le disposizioni contenute nella suddetta legge avrebbero reso di fatto obbligatorie le vaccinazioni che, tuttavia, il Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale si limitava a raccomandare, invadendo la competenza legislativa statale. In particolare, la Corte ha ritenuto che l’intervento del legislatore regionale non avesse l’intento di rendere obbligatorie vaccinazioni raccomandate bensì esclusivamente quello di regolare l’accesso ai reparti degli istituti di cura, così rispettando le competenze regionali.  Su tale presupposto è stata esclusa la violazione della prerogativa statale di determinare i principi fondamentali nella materia della «tutela della salute» ai sensi dell’art. 117, terzo comma della Costituzione.

  • La Corte Costituzionale, con sentenza n. 118 del 2020 (disponibile la versione integrale della decisione cliccando qui) ha accolto la questione di legittimità costituzionale della legge n. 210 del 25 febbraio del 1992, che aveva introdotto l’indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, per la parte in cui non prevedeva un diritto all’indennizzo in egual misura anche a favore dei soggetti danneggiati dalle medesime complicanze ma a causa di vaccinazioni “raccomandate”.  La Corte ha affermato che la ratio del diritto all’indennizzo del singolo non si basa essenzialmente sull’obbligatorietà della vaccinazione bensì su un dovere generale di solidarietà. Invero, la mancata previsione del diritto all’indennizzo in caso di patologie derivanti da vaccinazioni raccomandate e non obbligatorie determina una lesione degli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione perché sono le esigenze di solidarietà costituzionalmente previste, oltre che la tutela del diritto alla salute del singolo, a richiedere che sia la stessa collettività a dover sopportarne le conseguenze, mentre sarebbe ingiusto consentire che l’individuo danneggiato sopporti il costo del beneficio anche collettivo (sentenze n. 268 del 2017 e n. 107 del 2012).
CONTATTACI