PUBBLICATO IL “DECRETO APRILE”: LE PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO SANITARIO

di Davide De Lungo (RTB di Diritto Pubblico – Università San Raffaele)

Pubblichiamo il testo bollinato del nuovo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 31 marzo (per visualizzare il testo integrale cliccare qui).

L’intervento normativo è piuttosto articolato e contiene un insieme di misure che spaziano dalle restrizioni alle attività e agli spostamenti, alla didattica, fino allo svolgimento dei concorsi.

Per quanto riguarda le novità più rilevanti dal punto di vista del diritto sanitario, sono tre le previsioni che meritano maggiore attenzione.

La prima è il c.d. “scudo penale” rispetto alle attività di somministrazione del vaccino (art. 3): la punibilità a titolo di omicidio colposo o lesioni colpose viene esclusa, quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.

La seconda previsione è l’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che prestano le proprie attività presso strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali (art. 4). L’inosservanza dell’obbligo determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio. Il soggetto, ove possibile, viene destinato ad altre mansioni, anche inferiori, oppure, se ciò è impossibile, la retribuzione e gli emolumenti sono sospesi.

La terza previsione rilevante è la proroga – dal 30 aprile al 15 giugno e dal 31 maggio al 15 luglio – dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale (art. 9).

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