Il Consiglio di Stato, con la sentenza 4 gennaio 2021, n. 111, ritiene che alla luce dell’evoluzione normativa che ha interessato il ruolo delle farmacie nell’assetto complessivo della tutela del bene-salute, oltre che delle recenti “Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità”, le farmacie ricoprano un nuovo ruolo nel contesto del sistema nazionale di tutela della salute, assolvendo appieno alla necessità vedere aumentare la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).
Secondo i Giudici amministrativi di secondo grado, la farmacia non svolge più soltanto una mera funzione “commerciale” di erogazione dei farmaci: essa è infatti più vastamente definibile quale “Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale”.
Per tali motivi il Consiglio di Stato ritiene che le prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in farmacia, indicate dall’art. 4 del DM 16 dicembre 2010, certamente possono ricomprendersi nelle prestazioni effettuabili dai fisioterapisti in autonomia. Ciò in quanto, il citato DM non ha estromesso la prestazione fisioterapica dalla direzione dei medici fisiatri, essendosi limitato a disciplinare le prestazioni effettuabili in farmacia che, in modo del tutto autonomo, già potevano essere espletate dal fisioterapista, senza la presenza del medico specialista.