SUL DIVIETO DI CUMULO DI SEDI FARMACEUTICHE

Il TAR Calabria, Catanzaro, con sentenza n. 1758 del 10 ottobre 2021, ha rimarcato il principio secondo cui il farmacista non può essere contestualmente titolare, né in forma individuale né in forma associata, di due sedi farmaceutiche e, ove si trovi in siffatta situazione di cumulo, deve tempestivamente scegliere tra l’una o l’altra sede.

La decisione in extenso è disponibile cliccando qui.

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